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Mancato accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale – Cass. n. 12631/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilita' - rivalsa dell'ente assicuratore - Mancato accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale - Art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Sentenza di non doversi procedere - Decreto di archiviazione - Equipollenza - Fondamento - Termine triennale di decadenza per l'azione di regresso dell'INAIL - Decorrenza.

L'azione di regresso esperibile dall'INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d'interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12631 del 12/05/2021 (Rv. 661205 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087