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Iscrizione nella gestione commercianti dei soci accomandatari – Cass. n. 22088/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - assegni familiari - contributi - Società in accomandita semplice - Riduzione dell'aliquota contributiva ex art. 20, comma 1, del d.l. n. 30 del 1974, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 1974 - Presupposti - Iscrizione nella gestione commercianti dei soci accomandatari - Iscrizione dei soci accomandanti - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

 

Ai fini dell'applicazione, alle società in accomandita semplice, dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 20 del d.l. n. 30 del1974, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 1974, per i contributi dovuti alla cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale per l'assicurazione di malattia di cui alla l. n. 1397 del 1960, e successive modifiche, rileva esclusivamente l'iscrizione dei soci accomandatari che, rispondendo illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, si assumono il rischio giuridico ed economico dell'attività imprenditoriale, e non quella dei soci accomandanti, che non hanno la titolarità giuridica ed economica della società.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 22088 del 02/08/2021 (Rv. 662094 - 01)

 

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Cassazione

22088

2021