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Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Cass. n. 22180/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - occasione di lavoro - infortunio in itinere - Indennizzabilità - Limiti - Rischio elettivo - Valutazione - Criteri - Fattispecie.

 

In tema di infortunio "in itinere", per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta "occasione di lavoro", si intende una condotta del lavoratore avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata; ne consegue che, seppur è vero che l'infortunio che sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto per raggiungere il posto di lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa per il sol fatto che non fosse il "più breve", si deve pur sempre verificare la "normalità" della percorrenza dell'itinerario seguito e la sua non riconducibilità a ragioni personali, estranee all'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto alla rendita in capo ai superstiti in quanto l'infortunio mortale era occorso in una deviazione del percorso, determinata dalla libera scelta del lavoratore di accompagnare a casa un collega).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 22180 del 03/08/2021 (Rv. 662028 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087

 

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Cassazione

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