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Abbattimento annuo in percentuale della prestazione pensionistica – Cass. n. 22173/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - Iscritti all'INPGI - Pensione anticipata ex art. 37 della l. n. 416 del 1981 - Abbattimento ex art. 7 del Regolamento INPGI - Legittimità - Fondamento.

 

In tema di pensione anticipata ex art. 37 della l. n. 416 del 1981 per gli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, è legittimo l'abbattimento annuo in percentuale, previsto dall'art. 7 del Regolamento INPGI sino al raggiungimento dell'età pensionabile secondo il regime ordinario, perché, modulando l'ammontare della prestazione pensionistica, garantisce, sino all'entrata in vigore dell'art. 19, comma 18 ter, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, che ha posto il relativo onere finanziario a carico del bilancio pubblico, il rispetto degli obblighi di equilibrio della gestione finanziaria dell'ente previdenziale nonché del dovere di coordinamento di cui all'art. 38 della l. n. 416 del 1981, come novellato dall'art. 76, comma 1, della l. n. 388 del 2000.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22173 del 03/08/2021 (Rv. 662096 - 01)

 

Corte

Cassazione

22173

2021