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Retribuzioni ridotte dell'ultimo quinquennio di lavoro – Cass. n. 26442/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - minimo di contribuzione - Neutralizzazione della contribuzione ex art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982 - Presupposti - Retribuzioni ridotte dell'ultimo quinquennio di lavoro - Rilevanza - Periodi diversi - Applicabilità - Esclusione.

 

In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro; ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 26442 del 29/09/2021 (Rv. 662275 - 01)

 

Corte

Cassazione

26442

2021