Periodi di sospensione del rapporto assicurativo – Cass. n. 26443/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - minimo di contribuzione - Pensione ai superstiti - Periodi di sospensione del rapporto assicurativo ex art. 37 del d.P.R. n. 818 del 1957 relativi al "de cuius" - Neutralizzazione - Ammissibilità - Ragioni.

 

In tema di pensione ai superstiti, la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale, derivanti da situazioni impeditive ex art. 37 del d.P.R. n. 818 del 1957 riferite all'assicurato (nella specie una malattia di lunga durata), è applicabile anche ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico indiretto del superstite che, pur restando autonomo, trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione assicurativa del dante causa, costituendo la morte dell'assicurato uno dei requisiti soggettivi richiesti per il conseguimento della pensione indiretta.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 26443 del 29/09/2021 (Rv. 662276 - 01)

 

Corte

Cassazione

26443

2021