Skip to main content

Modalità di calcolo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato – Cass. n. 33202/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - liquidazione - in genere - Art. 40 della l. n. 183 del 2010 - Modalità di calcolo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito - Periodi successivi al 31 dicembre 1994 - Computo degli emolumenti extramensili - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

 

L'art. 40 della l. n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33202 del 10/11/2021 (Rv. 662769 - 01)

 

Corte

Cassazione

33202

2021