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Operai agricoli a tempo determinato – Cass. n. 40400/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - retribuzione imponibile - Operai agricoli a tempo determinato - Indennità di disoccupazione agricola - Misura della prestazione - Modalità di calcolo - Salario medio convenzionale - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, in quanto tale criterio, per la categoria in questione, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007, dovendosi escludere che il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 785, della l. n. 296 del 2006, all'art. 8, della l. n. 334 del 1968, possa avere il significato di reintrodurre il precedente sistema del salario medio convenzionale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 40400 del 16/12/2021 (Rv. 663193 - 01)

 

Corte

Cassazione

40400

2021