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Limitazione agli operai agricoli – Cass. n. 5821/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Agevolazioni previste ai sensi dell'art. 9, comma 5, l. n. 67 del 1988 - Portata applicativa - Limitazione agli operai agricoli - Esclusione - Fondamento.

 

L'art. 9, comma 5, della l. n. 67 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 375 del 1993 e dalla l. n. 537 del 1993, che stabilisce la spettanza di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato nei territori montani di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, ha portata generale e si applica a tutte le categorie di dipendenti, non trovando fondamento normativo la limitazione dell'ambito di applicazione ai soli operai, alla luce delle finalità della norma di attribuire un beneficio contributivo all'impresa agricola in quanto tale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5821 del 22/02/2022 (Rv. 663993 - 01)

 

Corte

Cassazione

5821

2022