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Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Cass. n. 5814/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - occasione di lavoro - infortunio in itinere - Infortunio "in itinere" - Nozione - Entità del rischio e specifica attività lavorativa - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

 

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per infortunio "in itinere", ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l’entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5814 del 22/02/2022 (Rv. 663991 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087

 

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