Skip to main content

Portabilità della posizione previdenziale individuale – Cass. n. 12209/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - forme integrative e complementari di sicurezza sociale - in genere - Fondi complementari preesistenti alla l. n. 421 del 1992 - Artt. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 e 14 del d.lgs. n. 252 del 2005 - Portabilità della posizione previdenziale individuale - Applicabilità - Caratteristiche strutturali - Irrilevanza - Rendimenti dei contributi - Computabilità.

 

In tema di previdenza complementare, il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale, previsto originariamente dall'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 ed oggi dall'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, comportante il trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e a prestazione definita, essendo comunque ravvisabile una posizione individuale di valore determinabile, la cui consistenza va parametrata ai contributi versati al fondo, compresi quelli datoriali, ed ai rendimenti provenienti dal loro impiego produttivo.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 12209 del 14/04/2022 (Rv. 664415 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2117, Cod_Civ_art_2447

 

Corte

Cassazione

12209

2022