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Decadenza prevista per l'indennità di disoccupazione – Cass. n. 10747/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - in genere - Indennità di mobilità - Decadenza prevista per l'indennità di disoccupazione - Applicabilità - Irregolarità del rapporto di lavoro - Irrilevanza - Fattispecie.

 

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991, costituente un trattamento di disoccupazione di fonte legale, è necessaria la proposizione di specifica domanda amministrativa all'Istituto previdenziale, nel termine di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che lo stesso sia regolare o irregolare e che la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto decaduto dal diritto all'indennità di mobilità il lavoratore che aveva presentato la domanda amministrativa oltre il suddetto termine, non attribuendo rilevanza né alla mancata adozione, da parte dell'azienda, della procedura di collocamento in mobilità a causa dell'occupazione irregolare degli altri colleghi di lavoro, né all'avvenuto riconoscimento giudiziale, solo successivamente al licenziamento del lavoratore medesimo, dei presupposti per l'iscrizione nelle liste di mobilità).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10747 del 04/04/2022 (Rv. 664302 - 01)

 

Corte

Cassazione

10747

2022