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Indennità di mobilità – Cass. n. 10744/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - decadenza - Indennità di mobilità - Decorso del termine ex art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - Decadenza dal diritto - Fondamento - Situazione di mera difficoltà - Irrilevanza.

 

In materia di indennità di mobilità, il decorso dei sessanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, previsti dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991 -, determina la decadenza dal diritto, trattandosi di termine stabilito nell'interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica, la cui proroga, sospensione o interruzione è ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto ad una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di "forza maggiore".

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10744 del 04/04/2022 (Rv. 664345 - 01)

 

Corte

Cassazione

10744

2022