Stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo – Cass. n. 17970/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - sanzioni civili - avvocato e procuratore - previdenza - Contributi gestione separata - Sanzioni civili - Stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo - Alternativa tra omissione ed evasione contributiva - Irrilevanza - Riduzione ex art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000 - Presupposti - Fattispecie.

 

In tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata INPS, lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza della buona fede dell'avvocato che, negando l'obbligo contributivo, non aveva versato la contribuzione pretesa, dichiarando comunque non dovute le sanzioni, alla luce della pronunzia della Corte cost. n. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17970 del 03/06/2022 (Rv. 664855 - 01)

 

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