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Comportamenti contrari alle norme di deontologia

Professionisti - giudizi disciplinari - in genere - comportamenti contrari alle norme di deontologia - mancanza di una diretta relazione con l'esercizio della professione – rilevanza disciplinare – sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24679 del 08/10/2018

>>> La specifica previsione degli artt. 5, n. 4, l. n. 1395 del 1923, e 43 r.d. n. 2537 del 1925, i quali fanno riferimento ad abusi e mancanze commessi nell'esercizio della professione, non esclude la rilevanza disciplinare di altri fatti o comportamenti,realizzati dal professionista, contrari alle norme di deontologia, ancorché essi non siano in diretta relazione con l'esercizio della professione e con la qualifica professionale. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui era stata irrogata ad un architetto la sospensione dall'esercizio della professione per avere utilizzato un indirizzo "mail" istituzionale per l'invio di comunicazioni personali, creando confusione fra gli iscritti circa la natura di tali comunicazioni, per avere espresso giudizi denigratori in merito a un convegno organizzato da una associazione costituita da ingegneri e architetti e per avere diffuso fra i medesimi iscritti notizie non vere destinate ad incidere sul voto per il rinnovo del consiglio provinciale dell'ordine).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24679 del 08/10/2018