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Professioni e professionisti medici specializzandi - mancata o incompleta attuazione di direttive comunitarie

Professioni e professionisti medici specializzandi - mancata o incompleta attuazione di direttive comunitarie - responsabilita' risarcitoria dello Stato - prescrizione - decorrenza - Con quattro sentenze conformi la Terza Sezione civile dando continuità alla sentenza n. 9147 del 2009 delle Sezioni Unite e dissentendo, invece, dalla sentenza n. 5842 del 2010 ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE esistente in favore dei medici specializzandi nel periodo dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990/91 è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell';art. 11 della legge n. 370 del 1999. Corte di Cassazione, sentenza n. 10816 del 17 maggio 2011

principi di diritto comunitario – professioni e professionisti – medici specializzandi - mancata o incompleta attuazione di direttive comunitarie - responsabilita' risarcitoria dello Stato - prescrizione - decorrenza - termine

Con quattro sentenze conformi la Terza Sezione civile – dando continuità alla sentenza n. 9147 del 2009 delle Sezioni Unite e dissentendo, invece, dalla sentenza n. 5842 del 2010 – ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE esistente in favore dei medici specializzandi nel periodo dal 1° gennaio 1983 all’anno accademico 1990/91 è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999.


Corte di Cassazione, sentenza n. 10816 del 17 maggio 2011

 

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