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Procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5220 del 21/02/2019

Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Espropriazione disposta in forza del d.P.R. n. 218 del 1978 - Opposizione alla stima - Competenza - Corte d' Appello - Sussistenza.

L'individuazione del giudice competente a conoscere l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione va effettuata con riferimento alla normativa in base alla quale l'Amministrazione ha disposto l'espropriazione e determinato la relativa indennità. Ne consegue che, qualora questa sia stata fissata in base ai criteri di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 865 del 1971 con riguardo ad espropriazione disposta in forza del d.P.R. n. 218 del 1978, sugli interventi nel Mezzogiorno, ed in forza del rinvio alle predette norme contenuto nell'art. 53 di tale decreto, l'opposizione spetta alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 19 della legge predetta, che trova applicazione indipendentemente dalla mancanza di un richiamo esplicito.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5220 del 21/02/2019