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Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - responsabilita' per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilita' - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7112 del 12/03/2020 (Rv. 657480 - 01)

Indennizzo ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001 - Danno permanente - Nozione - Valutazione - Criteri.

La disposizione di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 (che ha sostituito l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865), secondo cui spetta un indennizzo al proprietario dell'immobile che per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità subisca un danno permanente, non implica l'indennizzabilità del solo danno perpetuo o irreparabile, essendo permanente anche quello che si produce periodicamente e ad intervalli o che dura fino a quando permane la causa lesiva, individuabile non solo nell'opera pubblica - che può mostrare il suo carattere pregiudizievole pure dopo l'ultimazione dei lavori -, ma anche in lavori di modificazione o di completamento della stessa; la valutazione della "permanenza" del danno deve essere effettuata con riguardo al momento dell'apprezzamento della causa lesiva in base ad un giudizio prognostico, ispirato ad un criterio di normalità causale, in forza del quale è da ritenersi indennizzabile il danno quando non vi siano elementi per ritenere che la "deminutio" del diritto sia temporanea.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7112 del 12/03/2020 (Rv. 657480 - 01)