Skip to main content

Pubblica amministrazione - obbligazioni - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005

Liquidità del credito pecuniario - Verifica del suo ammontare da parte della P.A. debitrice - Necessità - Conseguenze - Maturazione degli interessi prima della verifica - Esclusione.

Nei confronti della P.A. inadempiente, il contenuto pecuniario dell'obbligazione non può considerarsi liquido, cioè precisamente determinato nel suo ammontare, prima che tale esso venga a risultare per effetto dell'attività di verifica compiuta dall'amministrazione stessa in ordine alla documentazione trasmessa dal creditore; con la conseguenza che prima di tale verifica non maturano gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282 cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005