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pubblica amministrazione - funzionari pubblici - onorari - funzionario onorario - consigliere comunale - mandato - obbligazioni del mandante - spese e compenso del mandatario Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 03/04/2013

Funzionario onorario - Consigliere comunale - Spese sostenute per difendersi in un processo penale iniziato per fatti connessi all'incarico - Rimborso ex art. 1720, secondo comma, cod. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 03/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 03/04/2013

 

Posto che il consigliere comunale è legato all'ente-comune, del quale non sia dipendente, da un rapporto assimilato a quello del funzionario onorario, egli può ottenere, in applicazione analogica dell'art. 1720, secondo comma, cod. civ., soltanto il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo. Ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale, iniziato in relazione a fatti pur connessi all'incarico, non solo qualora egli sia stato condannato, giacché la commissione di un reato non potrebbe rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito, ma anche qualora sia stato prosciolto, poiché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata.