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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale sussidiaria - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019 (Rv. 653608 - 01)

Art 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla protezione - Necessità - Accertamento - Potere-dovere officioso del giudice - Indicazione specifica delle fonti – Fattispecie

In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui all'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007 (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, a cooperare nell'accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l'accertamento richiesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito ritenendo che il mero riferimento a "fonti internazionali" non fosse sufficiente ad escludere che la situazione di rischio generalizzato e di conflitto riguardasse zone diverse dal distretto di provenienza del richiedente).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019 (Rv. 653608 - 01)