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Condizione dello straniero - Protezione internazionale – Cass. 13897/2019

Domanda - Valutazione della situazione del Paese d'origine del richiedente - Onere di motivazione - Indicazione delle fonti informative specifiche ed aggiornate - Necessità.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019 (Rv. 654174 - 01)