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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3876 del 17/02/2020 (Rv. 657060 - 01)

Soggiorno per motivi di coesione familiare - Familiare extracomunitario convivente con cittadina U.E. residente in Italia - Prova della stabile relazione di fatto - Documentazione diversa da quella di cui alla legge n. 76 del 2016 - Atto di nascita del minore - Ammissibilità.

In materia di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai fini del rilascio della carta di soggiorno ad un genitore, non appartenente all'Unione Europea, di minore, cittadino dell'U.E., e convivente con cittadina dell'U.E. residente in Italia, pur costituendo un presupposto la convivenza tra i predetti, la loro relazione stabile di fatto - "debitamente attestata" con "documentazione ufficiale", ai sensi dell'art_ 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 30 del 2007, nel testo introdotto dalla legge europea n. 97 del 2013 - può essere comprovata anche con l'atto di nascita del minore o con altra documentazione idonea, diversa da quella prevista dalla legge n. 76 del 2016 in materia di unioni civili (nella specie inoperante, attesa l'epoca di presentazione dell'istanza).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3876 del 17/02/2020 (Rv. 657060 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

CONDIZIONE DELLO STRANIERO