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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 6587 del 09/03/2020 (Rv. 657415 - 01)

Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Padre convivente con la figlia minore e la compagna sul territorio italiano - Condizione di vulnerabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La qualità di padre di un minore presente sul territorio italiano, convivente con il minore e con la propria compagna, non integra una condizione di vulnerabilità ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, posto che la tutela del minore profugo è affidata al diverso istituto dell'autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale del genitore affidatario del minore, che può essere accordata dal Tribunale per i minorenni ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 nell'interesse del minore per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico di quest'ultimo; né può rilevare la convivenza del richiedente con la propria compagna poiché tra le "persone vulnerabili" di cui all'art. 2, comma 11, lett. h-bis), del d. lgs. n. 25 del 2008 (come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), del d.lgs. n. 142 del 2015) sono previsti i genitori "singoli" con minori. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso del richiedente che, senza allegare altra specifica situazione di vulnerabilità o concreti elementi di integrazione in Italia, aveva invocato la detta convivenza deducendo il gravissimo pregiudizio per l'intera famiglia, e segnatamente per la figlia di appena un anno, in caso di sua espulsione).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 6587 del 09/03/2020 (Rv. 657415 - 01)