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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Cass. n. 13257/2020

Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Richiedente affetto da epatite di tipo B - Non necessità di cure attuali - Irrilevanza - Approfondimento istruttorio officioso sulle condizioni del sistema sanitario del Paese di provenienza in relazione al quadro clinico - Necessità - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, nei casi in cui "ratione temporis" sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs.n. 286 del 1998, ai fini del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nel caso in cui il richiedente sia affetto da epatite di tipo B, il giudice non può limitarsi a valutare che la malattia sia in uno stato di latenza e che non siano attualmente necessarie cure farmacologiche, ma deve verificare, in base ai documenti acquisiti ed eventualmente anche con approfondimenti istruttori officiosi, se il servizio sanitario del Paese di provenienza (nella specie il Ghana) sia in grado di fornire al richiedente cure adeguate, tenuto conto del fatto che, anche ove lo stesso non fosse sottoposto a terapia, resterebbe comunque affetto da una malattia che può evolversi con l'insorgenza di complicanze severe come la fibrosi, la cirrosi, l'insufficienza epatica, l'epatocarcinoma.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 13257 del 30/06/2020 (Rv. 658131 - 02)

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