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Discriminazione mediante adozione di atto amministrativo – Cass. n. 3842/2021

Costituzione della repubblica - eguaglianza - Azione contro la discriminazione ex art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 - Discriminazione mediante adozione di atto amministrativo - Configurabilità - Poteri del giudice ordinario - Disapplicazione dell'atto - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Giurisdizione civile - poteri ed obblighi del giudice ordinario - nei confronti della p.a. - disapplicazione di atti amministrativi - In genere.

L'azione contro la discriminazione prevista dall'art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 può essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l'atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso di un Comune avverso il provvedimento che aveva dichiarato discriminatoria la delibera dell'ente, con la quale era stato imposto il divieto di campeggio nel territorio comunale, subito dopo che alcune persone di etnia rom avevano presentato domanda di assegnazione di un'area attrezzata per lo stazionamento nel territorio comunale).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3842 del 15/02/2021 (Rv. 660704 - 01)