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Protezione internazionale - Onere del giudice – Cass. n. 4557/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Riferimento ex art. 8, comma 3, l. n. 25 del 2008 - Onere del giudice - Situazione del Paese di origine - Specificazioni sulla fonte utilizzata - Provenienza, contenuto, data e anno di pubblicazione - Necessità - Fondamento.

Il riferimento, operato dall'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto a indicare l'autorità o l'ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del predetto d. lgs., nonché dell'idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4557 del 19/02/2021 (Rv. 660455 - 01)