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Riconoscimento dello "status" di rifugiato per motivi religiosi – Cass. n. 22275/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Riconoscimento dello "status" di rifugiato per motivi religiosi, ex art. 2, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Condizioni - Fattispecie.

 

L'articolo 2, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007, nella parte in cui definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese, deve interpretarsi nel senso che il timore deve essere valutato alla luce del contenuto della legislazione dello Stato di origine del richiedente la protezione, evidenziante la possibilità concreta di conseguenze penali per chi professi un culto non espressamente riconosciuto dallo Stato, in assenza di atti diversi da quelli di esercizio del culto, nonché alla luce di fatti, oggettivamente persecutori (quale la privazione della libertà personale da parte di autorità di polizia protrattasi per un'apprezzabile periodo di tempo e destinata a cessare con la dazione di una somma di danaro) dell'appartenenza della persona ad uno di tali culti, univocamente indicanti l'immanente possibilità di loro reiterazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato presentata da un cittadino cinese, il quale aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il suo paese a causa delle persecuzioni subite dalla polizia per avere professato il suo culto, rilevando come, al contrario, i motivi di fuga dal paese di origine del ricorrente fossero da considerare di persecuzione per motivi religiosi, appartenendo il richiedente ad una delle cd. chiese evangeliche protestanti - "shouters" - che la Repubblica Popolare cinese persegue anche penalmente, perché contrarie all'ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale, così comprimendo la libertà religiosa dei suoi cittadini).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22275 del 04/08/2021 (Rv. 661995 - 01)

 

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Cassazione

22275

2021