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Provvedimento di trasferimento del richiedente in altro Stato per "ripresa in carico" – Cass. n. 19518/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Unità Dublino - Provvedimento di trasferimento del richiedente in altro Stato per "ripresa in carico" - Impugnazione - Diritto ad un ricorso effettivo - Rispetto del termine di cui all'art. 23 Regolamento UE n. 604 del 2013 per la presentazione della domanda di "ripresa in carico" - Rilevanza - Verifica da parte del tribunale dell'indicazione degli elementi necessari ad individuare il "dies a quo" della decorrenza del termine - Necessità.

 

In tema di protezione internazionale, il ricorso effettivo previsto dall'art. 27, par. 1, del Regolamento UE n. 604 del 2013, avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti del richiedente asilo all'esito di una richiesta di "ripresa in carico", può investire anche il rispetto dei termini indicati dall'art. 23, par. 2, del medesimo Regolamento, concernendo un siffatto accertamento la verifica della sua corretta applicazione. In tale ipotesi, spetta al tribunale adito ex art. 3, comma 3 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, verificare se, per come concretamente motivato, il provvedimento impugnato rechi, o non, gli elementi e/o i riferimenti essenziali al fine di riscontrare la tempestività della menzionata richiesta in rapporto ai termini predetti. (Principio affermato ex art. 363 c.p.c. nell'interesse della legge).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19518 del 08/07/2021 (Rv. 661921 - 01)

 

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Cassazione

19518

2021