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Integrazione sociale nel paese di accoglienza – Cass. n. 24413/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Integrazione sociale nel paese di accoglienza - Valutazione comparativa con la situazione del richiedente nel paese d'origine - Criteri - Condizione di vulnerabilità ex art. 8 CEDU - Rilevanza.

 

In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno.

Corte di Cassazione, Sez. U -, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 (Rv. 662246 - 01)

 

Corte

Cassazione

24413

2021