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Procedimento di trasferimento presso altro Stato – Cass. n. 24493/2021

Costituzione della repubblica - liberta' (diritti di) - domicilio - Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) - Procedimento di trasferimento presso altro Stato - Garanzie informative e partecipative ex artt. 4 e 5 - Obbligo - Inosservanza - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Conoscenza "aliunde" del richiedente o mancata allegazione o dimostrazione di un "vulnus" al diritto di difesa - Irrilevanza - Fondamento - Interpretazione sostanziale della norma - Doveri del giudice.

 

Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. nuovo regolamento di Dublino o Dublino III), che vanno assicurate allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato dell'Unione Europea, che sia competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l'effettività ed uniformità dell'informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell'Unione. Ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l'eventuale loro conoscenza acquisita "aliunde" da parte dello straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico "vulnus" al suo diritto di azione e difesa, giacché il rispetto della citata normativa eurounitaria, finalizzata ad assicurare il trattamento uniforme della procedura di trasferimento in tutto il territorio dell'Unione, non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione. Tuttavia, poiché detti obblighi informativi sono volti ad assicurare che allo straniero coinvolto nel procedimento di trasferimento in altro stato dell'Unione sia assicurata l'effettiva indicazione dei diritti, facoltà e doveri derivanti dal suo assoggettamento alla predetta procedura, il loro adempimento va interpretato in termini sostanziali e non formali; di conseguenza, i predetti obblighi informativi possono considerarsi comunque assolti qualora il giudice di merito appuri con certezza che lo straniero medesimo sia analfabeta, o comunque non in grado di comprendere il contenuto dell'opuscolo di cui aii'art. 4 cit., e che allo stesso siano state effettivamente fornite, in seno al colloquio di cui all'art. 5 cit., tutte le informazioni contenute nel documento che il medesimo soggetto non abbia potuto o saputo consultare, per causa a lui non imputabile.

Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24493 del 10/09/2021 (Rv. 662323 - 01)

 

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Cassazione

24493

2021