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Pratica tradizionale vietata dalla legge ma accettata nelle zone tribali – Cass. n. 29971/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale- C.d. infibulazione - Pratica tradizionale vietata dalla legge ma socialmente accettata e condivisa nelle zone tribali - Protezione umanitaria e sussidiaria- Status rifugiato- Sussistenza- Condizioni- Accertamento.

 

In tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili (c.d. infibulazione) costituisce elemento rilevante per la concessione della tutela umanitaria nonché per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano, per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante. Inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lett. a) ed f), del d. l.gs. n. 251 del 2007 possono sussistere i presupposti anche per la concessione dello status di rifugiato. A fronte di tale allegazione, il giudice, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto Paese di provenienza, al fine di accertare se, effettivamente, le donne siano di fatto discriminate nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali.

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29971 del 25/10/2021 (Rv. 662723 - 01)

 

Corte

Cassazione

29971

2021