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Surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale – Cass. n. 14981/2022

Assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) - surrogazione legale dell'assicuratore - Surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Manifestazione della volontà di surrogarsi rivolta al solo danneggiato - Opponibilità all'assicuratore della r.c.a. che abbia successivamente versato l'intero risarcimento - Condizioni.

 

La volontà di surrogarsi nel diritto al risarcimento del danno, manifestata dall'assicuratore sociale al solo danneggiato cui abbia corrisposto l'indennizzo, è opponibile all'assicuratore della r.c.a. che abbia successivamente versato l'intero risarcimento solo se risulti che quest'ultimo, al momento del pagamento, fosse a conoscenza dell'avvenuta surrogazione, applicandosi, in caso contrario, l'art. 1189 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14981 del 11/05/2022 (Rv. 664824 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1916, Cod_Civ_art_1189

 

Corte

Cassazione

14981

2022