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Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - oggetto dell'ipoteca - diritti sulla cosa ipotecata - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 377 del 10/01/2011

Garanzia iscritta su terreno su cui insiste stabilimento industriale - Estensione a beni mobili compresi nel complesso aziendale - Condizioni - Connessione fisica costitutiva di un bene complesso - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie relativa a piano di riparto nel fallimento del debitore.

L'ipoteca iscritta su un terreno su cui insiste uno stabilimento industriale si estende ai beni mobili incorporati (non per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all'uso, ma) per effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso; in presenza di tali condizioni, ai sensi degli artt. 812 e 2811 cod. civ., l'ipoteca si estende a tutto ciò che costituisce accessione dell'immobile, per cui è irrilevante accertare eventuali rapporti pertinenziali tra beni diversi o la permanente individualità di singoli beni compresi in un complesso aziendale. (Principio affermato dalla S.C. nel caso di piano di riparto fallimentare con assegnazione al creditore ipotecario anche delle somme ricavate dalla vendita di silos che, per struttura, dimensione e inserzione nel suolo, risultavano a questo fisicamente e inscindibilmente connessi, secondo l'indagine di fatto rimessa in via esclusiva al giudice di merito).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 377 del 10/01/2011