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Responsabilità patrimoniale - pegno di crediti – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11177 del 11/06/2020 (Rv. 658207 - 01)

Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di crediti – Oggetto della garanzia - Quote di partecipazione ad un fondo comune di investimento senza certificato individuale - Natura - Titolo di credito - Esclusione - Credito - Configurabilità - Fondamento - Costituzione di pegno ex art. 2800 cod. civ. - Condizioni di efficacia - Notificazione alla debitrice - Fattispecie.

fondo comune di investimento - Quote di partecipazione ad un fondo comune di investimento

La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 c.c., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa( Nella specie la S.C. ha confermato il decreto impugnato che aveva ritenuto che la girata non fosse sufficiente a far ritenere integrata la notificazione della costituzione del pegno al debitore o la sua accettazione).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11177 del 11/06/2020 (Rv. 658207 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2800, Cod_Civ_art_1997, Cod_Civ_art_2786,