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Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c. – Cass. n. 19508/2020

Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - patto commissorio - divieto del - Configurabilità - Costrizione del debitore al trasferimento del bene - Necessità - Limiti.

Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell'obbligazione, e non anche ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale "datio in solutum" (art. 1197 c.c.), ovvero esprima esercizio di una facoltà che si sia riservata all'atto della costituzione dell'obbligazione medesima (art. 1286 c.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19508 del 18/09/2020 (Rv. 659128 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1197, Cod_Civ_art_1286, Cod_Civ_art_2744

CORTE

CASSAZIONE

19508

2020