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Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14324 del 24/06/2014

Evizione totale o parziale - Caratteristiche - Privazione totale o parziale del bene - Assenza di servitù attiva promessa - Evizione parziale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Art. 1489 cod. civ. - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14324 del 24/06/2014

In tema di compravendita, l'evizione totale o parziale si verifica solo quando l'acquirente sia privato, in tutto o in parte, del bene alienato, mentre, nell'ipotesi in cui, inalterato il diritto nella sua estensione quantitativa, risulti inesistente la servitù attiva che il venditore abbia dichiarato nel contratto, si determina, al pari dell'ipotesi di esistenza di una servitù passiva non dichiarata, la mancanza di una "qualitas fundi", con conseguente applicazione dell'art. 1489 cod. civ., estensivamente interpretato, il quale, oltre ai rimedi sinallagmatici della risoluzione e della riduzione del prezzo, consente anche il solo risarcimento del danno.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14324 del 24/06/2014

Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1483
Cod. Civ. art. 1484
Cod. Civ. art. 1489