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Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta - effetti della garanzia - risarcimento del danno - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014

Acquirente di alimento per la produzione di merce destinata al consumo umano - Dovere di controllo di genuinità a campione sul prodotto acquistato prima del suo impiego - Fondamento - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014

Nel settore alimentare, dove la circolazione di merce sicura e sana contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei consumatori, l'acquirente di un alimento, operatore professionale e produttore (mediante l'utilizzazione del componente comperato) della sostanza finale destinata al consumo umano, ha l'obbligo - riconducibile al dovere di diligenza, previsto dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., cui il creditore è tenuto per evitare l'aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore - di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione, verificando, attraverso controlli di genuinità a campione, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento poi distribuito su scala industriale, che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, senza poter fare esclusivo affidamento sull'osservanza da parte del rivenditore dell'obbligo di fornire un prodotto non adulterato né contraffatto, a meno che non abbia ricevuto, prima dell'impiego su scala industriale dell'alimento acquistato, una precisa e circostanziata garanzia.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15824 del 10/07/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1494,
Massime precedenti Vedi: N. 13242 del 2007, N. 6007 del 2008