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procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5010 del 26/02/2008

Attuazione dei provvedimenti cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare - Natura giuridica - Fase del procedimento cautelare - Sussistenza - Risoluzione delle difficoltà e delle contestazioni sorte in ordine all'attuazione - Attribuzione al giudice del provvedimento cautelare - Soluzione delle altre questioni - Appartenenza all'ambito del giudizio di merito - Conseguenze - Inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5010 del 26/02/2008

L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni; ne consegue che le eccezioni sollevate dalla parte tenuta all'osservanza del provvedimento non hanno natura di opposizione agli atti esecutivi ma vanno fatte valere nel giudizio di merito e ne consegue, altresì, che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nel cui ambito é stato emesso.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5010 del 26/02/2008