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procedimenti cautelari - sequestro - procedimento - concessione - termine d'efficacia – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17778 del 21/08/2007

Ricorso introduttivo del giudizio di merito - Nullità - Conseguenze - Perdita di efficacia del provvedimento cautelare nel regime anteriore all'introduzione dell'art. 669 "octies" comma sesto e settimo cod. proci. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17778 del 21/08/2007

Il provvedimento cautelare (nella specie un sequestro conservativo) non perde efficacia nel caso in cui il successivo giudizio di merito sia definito da una sentenza che dichiari nullo il ricorso, essendo prevista la caducazione del provvedimento nelle sole ipotesi tassative di cui all'art. 669 "novies" cod. proc. civ. (che nella specie trova applicazione nel sistema di efficacia dei provvedimenti cautelari anteriore all'introduzione dell'art. 669 "octies" comma sesto e settimo cod. proc. civ.). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non equiparabile alle previsioni legali della estinzione del processo, ovvero alla mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio, il caso della definizione in rito del giudizio di merito per nullità del ricorso introduttivo).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17778 del 21/08/2007