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Procedimenti cautelari - sequestro - custodia delle cose sequestrate - obblighi e diritti del custode - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5709 del 02/03/2020 (Rv. 657267 - 01)

Custode dei beni sequestrati - Legittimazione processuale - Limiti - Custode di beni ereditari - Pretese sui beni stessi da parte di terzi presunti legittimari - Legittimazione passiva del custode - Esclusione.

Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario può stare in giudizio come attore o convenuto nelle controversie concernenti l'amministrazione dei beni, ma non in quelle che attengono alla proprietà od altro diritto reale degli stessi. Conseguentemente, il custode dei beni ereditari non ha legittimazione in controversia con la quale terze persone, assumendo la loro qualità di legittimari, facciano valere pretese sui beni stessi, incidendo siffatte pretese sulla titolarità di diritti reali, senza riferimento ai compiti di conservazione e di amministrazione del custode.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5709 del 02/03/2020 (Rv. 657267 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0536, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_521_1, Cod_Proc_Civ_art_676