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Provvedimenti amministrativi - Atto endoprocedimentale - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5194 del 21/02/2019

Atti amministrativi - provvedimenti amministrativi - Atto endoprocedimentale - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie.

In tema di procedimento amministrativo, l'atto endoprocedimentale che non possa essere considerato come un diniego esplicito, né come un provvedimento dotato di autonoma capacità lesiva, è impugnabile solo unitamente all'atto conclusivo del procedimento amministrativo e non autonomamente, ad eccezione dei casi in cui assuma carattere di vincolatività, determinando in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento, ovvero comporti un arresto procedimentale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'autonoma impugnabilità dell'atto interlocutorio con il quale la Regione, esaminando una richiesta di autorizzazione alla derivazione di acque ad uso idroelettrico, aveva invitato l'istante a produrre ulteriore documentazione, essendo tale provvedimento inidoneo a determinare la stasi del procedimento, e ciò anche nel caso di inottemperanza della parte all'invito di integrazione documentale, atteso che l'esercizio del potere di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990, non elide il dovere della P.A. di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge citata).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5194 del 21/02/2019