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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬intervento in causa di terzi‭ ‬-‭ ‬volontario‭ ‬-‭ ‬poteri dell'interventore‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11681‭ ‬del‭ ‬26/05/2014‭

Preclusione ex art.‭ ‬268,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬-‭ ‬Contenuto‭ ‬-‭ ‬Estensione alla domanda dell'interventore‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11681‭ ‬del‭ ‬26/05/2014‭


La preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬268,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬opera esclusivamente sul piano istruttorio,‭ ‬e non anche su quello assertivo,‭ ‬attesa la facoltà di intervento,‭ ‬attribuita dal primo comma della stessa disposizione,‭ ‬sino a che non vengano precisate le conclusioni.‭ ‬Ne consegue che‭ ‬è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie,‭ ‬in quanto attività coessenziale all'intervento stesso.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11681‭ ‬del‭ ‬26/05/2014‭