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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006

Chiamata su istanza del convenuto - Estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato - Terzo chiamato come soggetto passivo della domanda - Estensione automatica - Fondamento - Terzo chiamato con invocazione di "causa petendi" diversa da quella fatta valere dall'attore - Estensione della domanda solo su richiesta dell'attore - Fondamento - Fattispecie.


Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria.(Nella specie, è stata esclusa la estensione della domanda perché la chiamata in causa era avvenuta da parte del committente, convenuto per il risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione di opere edilizie, nei confronti delle ditte appaltatrici, configurandosi come chiamata in garanzia).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006