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Termini processuali - computo - scadenza in giorno festivo - proroga al giorno successivo

Termini processuali - computo - scadenza in giorno festivo - proroga al giorno successivo – ambito di applicazione – conseguenze - decorrenza dei termini per proporre impugnazione – indicazione - Difensori - Rinuncia - Revoca - Termine a difesa Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: a) la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta dall’art. 172, comma 3, cod. proc. Pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza; b) nei casi in cui, come nell’art. 585, comma 2, lett. C), cod. proc. Pen., è previsto che il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente; c) tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio del secondo. Corte di Cassazione, Sentenza n. 155 del 29 settembre 2011 - depositata il 10 dicembre 21

Termini processuali - computo - scadenza in giorno festivo - proroga al giorno successivo – ambito di applicazione – conseguenze - decorrenza dei termini per proporre impugnazione – indicazione - Difensori - Rinuncia - Revoca - Termine a difesa


Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: a) la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza; b) nei casi in cui, come nell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente; c) tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio del secondo. Corte di Cassazione, Sentenza n. 155 del 29 settembre 2011 - depositata il 10 dicembre 2012

Corte di Cassazione, Sentenza n. 155 del 29 settembre 2011 - depositata il 10 dicembre 2012

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