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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬difensori‭ ‬-‭ ‬mandato alle liti‭ (‬procura‭) ‬-‭ ‬revoca e rinuncia‭ ‬-‭ ‬Cass. n. 14368/2013

Legittimazione a ricevere gli atti processuali nell'interesse della parte‭ ‬-‭ ‬Persistenza‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Notificazione della sentenza‭ ‬-‭ ‬Termini per impugnare‭ ‬-‭ ‬Decorrenza‭ ‬-‭ ‬Dalla notifica al procuratore‭ ‬-‭ ‬Procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità‭ ‬-‭ ‬Ulteriore notifica ai genitori‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬
adozione‭ ‬-‭ ‬adozione‭ (‬dei minori d'età‭) ‬-‭ ‬dichiarazione di adozione‭ ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza‭ ‬n.‭ ‬14368‭ ‬del‭ ‬06/06/2013‭


La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore,‭ ‬a norma dell'art.‭ ‬85‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬non fanno perdere al procuratore‭ (‬revocato o rinunciante‭)‬,‭ ‬ancorché designato d'ufficio,‭ ‬la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse della parte,‭ ‬con la conseguenza che la notificazione della sentenza allo stesso‭ ‬è idonea a far decorrere i termini d'impugnazione,‭ ‬dovendosi escludere che,‭ ‬nell'ambito della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità,‭ ‬sia prevista un'autonoma ed ulteriore notifica ai genitori.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬14368‭ ‬del‭ ‬06/06/2013‭

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