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Mandato - obbligazioni del mandatario - obbligo di rendiconto – Cass. n. 9775/2016

Imputazione degli effetti dell'atto nella sfera giuridica del rappresentato - Riscossione di somme per conto del mandante - Acquisto automatico in capo al mandante - Esclusione - Obbligo di versamento al preponente - Necessità - Sussistenza - Conseguenze.

Il principio della diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell'atto posto in essere, in suo nome, dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, ancorché con rappresentanza, l'acquisto automatico delle stesse da parte del mandante, e ciò in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il "dominus" delle somme consegnate. Peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l'obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9775 del 12/05/2016

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