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Debito di giuoco - Art. 1933 c.c. - Disciplina – Cass. 14375/2019

Contratti di giuoco - Mutui a questi collegati - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

L'estensione della disciplina dell'art. 1933 c.c., riguardante i contratti di giuoco, ai mutui a questi collegati - quali dazioni di denaro o di "fiches", o promesse di mutuo, o riconoscimenti di debito - sussiste solo quando essi costituiscano mezzi funzionalmente connessi all'attuazione del giuoco o della scommessa e siano tali da realizzare fra i giocatori le stesse finalità pratiche del rapporto di giuoco, concorrendo un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario.

(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con apprezzamento di fatto ritenuto immune da vizi, aveva individuato un evidente e diretto collegamento funzionale tra il debito contratto per l'acquisto di "fiches" da utilizzare al casinò e la compartecipazione agli esiti del gioco della società mutuante, tale da essere riconducibile ad una vera e propria "associazione alla giocata", desunta da fatti incontroversi quali l'assenza di interessi e commissioni per l'ingente somma asseritamente data a mutuo e la riduzione del 50% dell'originario ammontare del debito contenuta in un accordo transattivo).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14375 del 27/05/2019 (Rv. 654205 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1933 – Mancanza di azione