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Circolazione stradale - condotta dei veicoli - pedone - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017

Attraversamento del pedone – Esclusione della responsabilità dell’investitore – Prova liberatoria dell’impossibilità di evitare l’evento – Necessità.

In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017