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Procedimento disciplinare - Magistrato parlamentare - personalizzazione dell'incolpazione -valutazione della condotta materiale posta in essere da ciascun componente del collegio

Procedimento disciplinare - Magistrato parlamentare - personalizzazione dell'incolpazione -valutazione della condotta materiale posta in essere da ciascun componente del collegio

Procedimento disciplinare - Magistrato parlamentare - personalizzazione dell'incolpazione - valutazione della condotta materiale posta in essere da ciascun componente del collegio (Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili Sentenza n. 1239 del 28 gennaio 2003)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ispezione ministeriale disposta in relazione all'inchiesta della Commissione Parlamentare Antimafia sullo stato dell'Amministrazione della giustizia in Messina, il dott. A. G. sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di quella sede fino al maggio del 1996, data del suo collocamento in aspettativa per mandato parlamentare fu incolpato della violazione del dovere di diligenza, di cui all'art. 18 del r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, relativamente alle modalità di conduzione del procedimento (omissis), instaurato nei confronti di M. D. + 256 per avere prima sollecitato la trasmissione degli atti al proprio ufficio da parte della Procura presso il Tribunale di Reggio Calabria, poi riunito i relativi ponderosi atti (contenenti oltre 170 richieste di misure cautelare già formulate dal P.M. reggino) a quelli del procedimento contenitore quando erano a scadenza i termini per le indagini preliminari, e di seguito trascurato le sorti del procedimento che, solo dopo oltre due anni dalla riunione e grazie all'iniziativa dei dottori B. e L., subentrati al dott. G. era stato trasmesso, senza il compimento di alcun atto di indagine, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti nelle medesime condizioni, nelle quali era giunto a Messina, secondo l'incolpazione, il dott. G. aveva anche omesso di espletare e/o delegare attività di indagine e di adottare provvedimenti dopo che per entrambi i procedimenti erano abbondantemente scaduti i termini per le indagini preliminari.

Con sentenza del 21 dicembre 2001 - 5 marzo 2002 la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha inflitto all'incolpato la sanzione dell'ammonimento.

Secondo quanto affermato da detta sezione, non rilevava che l'azione disciplinare fosse stata promossa durante il periodo in cui l'incolpato era in aspettativa per mandato parlamentare, poiché tale carica non ne recide l'appartenenza all'Ordine giudiziario, con tutte le conseguenze di legge, comprese quelle disciplinari; l'insindacabilità delle condotte dei magistrati eletti al C.S.M. precedentemente alla loro elezione è diretta ad assicurare il libero svolgimento delle loro funzioni e non è pertanto analogicamente applicabile alla specie.

Il procedimento (omissis), inizialmente assegnato ai sostituto R. in ragione del turno di servizio, era stato poi assegnato, come si desumeva dalle risultanze ispettive, anche al dott. G., il quale si comportò in modo coerente con tale posizione di contitolare protrattasi dal settembre 1994 al collocamento in aspettativa, e nel corso di tale periodo non erano individuabili significativi atti ed iniziative istruttorie attribuibili all'incolpato, il quale chiese ed ottenne bensì, il I marzo 1995, la proroga del termine per le indagini preliminari fino al 2 settembre successivo, senza, tuttavia, che fossero raggiunti concreti ed apprezzabili risultati, essendo anzi addirittura maturato "irrecuperabilmente il termine di scadenza delle indagini preliminari" seppur non decisiva, rilevava altresì la mancata percezione dell'incompetenza territoriale del proprio ufficio in un procedimento relativo a gravi reati e ad un elevato numero di indagati.

Per la cassazione di tale decisione il dott. G. ha proposto ricorso, affidato a nove motivi, cui il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 1, 4 e 5 c.p.c., "difetto di giurisdizione e nullità della sentenza e del procedimento per inammissibilità dell'azione disciplinare in quanto promossa durante il periodo in cui l'incolpato svolgeva funzioni parlamentari di senatore della Repubblica.

Motivazione omessa insufficiente e contraddittoria, e, pur dichiarando di non mettere in discussione l'appartenenza all'ordine giudiziario del magistrato collocato fuori ruolo per mandato parlamentare né, conseguentemente, la sua soggezione al potere disciplinare dei C.S.M., sostiene che tale potere è tuttavia esercitabile; soltanto in relazione a fatti pregressi all'elezione e per i quali l'azione disciplinare sia già stata esercitata e sia pendente, e che la funzione di componente del Parlamento esclude invece che il parlamentare possa essere sottoposto durante l'esercizio di essa, a procedimenti disciplinari che potrebbero pregiudicarne la libertà e l'immagine; richiama l'art. 88 d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361, nella parte in cui sancisce il divieto di promozione dei magistrati parlamentari durante il periodo dei mandato nonché la delibera del C.S.M., secondo la quale l'azione disciplinare è improponibile nei confronti dal magistrato che rivesta la qualità di membro dello stesso Consiglio, e ne lamenta la mancata applicazione analogica; infine si duole che la sentenza impugnata abbia "ingiustificatamente ignorato" l'eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 cost., da lui sollevata.

La complessa censura è infondata.

La materia dell'immunità parlamentare è infatti compiutamente disciplinata dall'art. 68 della costituzione, il quale nulla dispone nel senso preteso dal ricorrente; in senso contrario alla tesi da lui svolta deve anzi rilevarsi che, avendo la legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3 abrogato l'istituto dell'autorizzazione a procedere, già previsto dal secondo comma di detta norma, il parlamentare può essere sottoposto a procedimento penale senza vincoli diversi da quelli espressamente previsti dal nuovo testo (occorre, invero l'autorizzazione della Camera di. appartenenza perché egli pia sottoposto a perquisizione personale o domiciliare o privato della libertà personale e cosi via), talchè a maggior ragione lo stesso parlamentare può essere sottoposto a procedimento disciplinare da parte dell'organo, cui tale potere appartenga in relazione alla qualità professionale da lui anche rivestita.

Proprio con riguardo all'odierno ricorrente, ma con riferimento ad addebiti disciplinari diversi da quello ora in esame, con sentenza del 24 giugno 2002 n. 270 la Corte costituzionale, pronunciando sul conflitto di attribuzioni, sollevato dalla Sezione disciplinare del C.S.M., ha annullato la delibera del Senato della Repubblica, secondo la quale i fatti addebitati concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni così implicitamente riconoscendo la pienezza del potere disciplinare del C.S.M. nonostante la funzione parlamentare svolta dall'incolpato.

Il ricorrente non pone in discussione, ed anzi espressamente riconosce, la legittimità della delibera del C.S.M. riguardante i magistrati componenti di detto organo - punto che, pertanto, non può essere qui esaminato e, tuttavia infondatamente ne lamenta la mancata applicazione analogica.

L'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile vieta infatti l'applicazione analogica di norme eccezionali, e tali sono quelle in tema di immunità, giacché esse fanno eccezione alla regola fondamentale (art. 3 cost.) della eguaglianza: se dunque, come il C.S.M. ci afferma abbia ritenuto godono di tale prerogativa i magistrati eletti a detto organo le norme relative non sono analogicamente estensibili al magistrato parlamentare.

Deve comunque aggiungersi che una norma in tanto può essere applicata analogicamente ad un caso, in quanto questo non sia disciplinato dalla legge e ricorra identità di ratio.

Nessuna di tali condizioni ricorre nella specie: la materia dell'immunità parlamentare è infatti - come detto - compiutamente regolata dall'art. 68 cost. e l'immunità riconosciuta dal C.S.M. ai magistrati di esso componenti è basata sui rapporti tra detto organo ed il Ministro della giustizia, rapporti che non vengono invece in considerazione   riguardo al magistrato collocato in aspettativa per mandato parlamentare.

Con riguardo alle diverse incolpazioni, per le quali la Sezione disciplinare ebbe come sopra a sollevare conflitto di attribuzioni, il ricorrente con il secondo motivo lamenta la sospensione del procedimento ad esse relativo, disposta dalla stessa Sezione, ovvero l'omessa sospensione dell'intero procedimento disciplinare, ed allega pertanto con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento.

Le censure sono inammissibili perché investono provvedimenti di natura ordinatoria e non decisionale, rimessi al potere discrezionale della Sezione disciplinare e non sindacabili in sede di legittimità.

Con il quarto motivo il ricorrente, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui ha affermato che egli divenne titolare del procedimento (omissis) - unitamente al collega dott. R. - in cui esso pervenne alla Procura di Messina, e sostiene che solo con la riunione di tale procedimento a quello c.d. contenitore, disposta dal dott. R., egli divenne contitolare del procedimento (omissis) in quanto già coassegnatario del procedimento contenitore.

Il motivo è infondato.

Risulta infatti dalla sentenza impugnata che detta riunione fu disposta il I febbraio 1995.

Orbene, riferendosi l'incolpazione ad un illecito permanente protrattosi, come è dato evincere della sentenza impugnata, dal settembre 1994 al maggio 1996, non riveste carattere decisivo, come richiede il citato art. 360 n. 5, la circostanza se l'incolpato fosse o non contitolare del procedimento per i circa quattro mesi iniziali, essendosi comunque protratta l'inerzia, così come addebitatagli e ritenuta in sentenza, per il lungo lasso di tempo che va dal febbraio 1995 al maggio 1996.

La questione avrebbe semmai assunto rilevanza, quanto alla entità della sanzione, se fosse stata comminata una diversa da quella - minima - effettivamente inflitta.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione sul punto "costituito dalla presunta sollecitazione della trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica presso i il Tribunale di Reggio Calabria" e qualifica come del tutto ininfluente la richiesta di informazioni avanzata a detta Procura in data 7 giugno 1994 da esso ricorrente e dal collega R.

Il motivo è inammissibile l'incolpazione si riferisce infatti all'inerzia nella conduzione del procedimento (omissis) successivamente al momento (settembre 1994) in cui esso pervenne alla Procura di Messina, e la censura investe un rilievo svolto dalla sentenza impugnata solo ad abundantiam: essa ha infatti esattamente rilevato che la trasmissione degli atti del procedimento (omissis) dalla Procura di Reggio Calabria a quella di Messina "costituisce soltanto l'antecedente temporale delle successive i fasi procedimentali, riconducibili alla titolarità dell'incolpato" e, pur qualificando "essenziale" la sollecitazione degli atti alla Procura di Reggio avanzata dal ricorrente e dal dott. R., mostra di giovarsi di tale dato (contrastante l'addebito di negligenza elevato) al fine di dimostrare che entrambi erano contitolari del procedimento sin da quando esso pervenne alla Procura di Messina.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancata ammissione dei testi indicati, ed in particolare del dott. R., il quale con missiva si era assunto la responsabilità della conduzione del procedimento (omissis) e avrebbe potuto chiarire in via definitiva i rispettivi ruoli, ed adduce pertanto violazione di legge (art. 111, cost. e artt. 190, 468 n. 2, 415 n. 2 c.p.c.).

Unitamente a detto motivo possono essere esaminati quelli, ad esso strettamente connessi, recanti i numeri 6, 7, 8 e 9, con i quali il ricorrente si duole, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., che sia stata ritenuta raggiunta la prova della negligenza e non provata invece l'assenza di cause di giustificazione: le censure si rivolgono in particolare ai punti della decisione con i quali la Sezione disciplinare ha preso isolatamente in considerazione il procedimento (omissis), ha svalutato l'attività svolta dal ricorrente nel procedimento contenitore, e non ha tenuto conto del ruolo e dell'attività del dott. R..

Osserva la Corte che i motivi ora in esame investono l'accertamento della condotta omissiva ascritta al ricorrente e del relativo profilo soggettivo, e, dunque, questioni di fatto, come tali rimesse al giudice disciplinare e non sindacabili in sede di legittimità se la relativa decisione sia congruamente e logicamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.

Le censure - ancorchè in parte svolgano altresì inammissibilmente in questa sede di legittimità, argomentazioni di fatto sono fondate nei limiti di seguito precisati.

Premesso che la responsabilità disciplinare può essere affermata solo a titolo - oltre che di dolo: profilo, questo, che nella specie non forma però oggetto di contestazione - di colpa, deve rilevarsi che in un procedimento penale relativo ad una molteplicità di episodi criminosi e di indagati, e nel quale, dopo la disposta riunione erano confluiti più filoni di indagini (procedimento che la stessa Sezione disciplinare ha qualificato ipertrofico), l'accertamento di essa esigeva che si fosse anche indagato, e sia pure solo incidentalmente, sul ruolo e sulla condotta del contitolare dott. R., sulla eventuali direttive del capo dell'ufficio in caso di indagini affidate a più sostituti sulla condotta dell'incolpato nel procedimento contenitore e sugli altri a lui affidati e che tali ulteriori accertamenti si fossero risolti negativamente per l'incolpato.

Proprio la complessità del procedimento doveva infatti indurre la Sezione disciplinare a ritenere che vi fosse stata una distribuzione di ruoli tra i due magistrati assegnatari, non essendo pensabile che essi dovessero compiere congiuntamente gli atti relativi.

Orbene su tali punti si rilevano nella motivazione della decisione omissioni e contraddizioni.

La Sezione ha invero concentrato la sua attenzione isolatamente sul solo procedimento (omissis) e sulla condotta riguardo ad essa serbata dall'incolpato, senza doverosamente estendere il proprio esame nei sensi di cui sopra e mostrando anzi di ritenere ineccepibile il comportamento dello stesso incolpato nel procedimento cal. contenitore, in ordine al quale non risultano infatti mossi addebiti disciplinari né ha chiarito quali atti, sia pure giudicati non "significativi", diversi dalla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari fino al 2 settembre 1995, egli abbia posto in essere.

Nel caso - analogo - di addebiti disciplinari concernenti provvedimenti collegiali, questa C.S. (Sez. un. n. 338 del 1999) ha infatti affermato tra l'altro che il giudice disciplinare é tenuto ad affrontare il problema della personalizzazione dell'incolpazione ed a valutare la condotta materiale posta in essere da ciascun componente del collegio esprimendo adeguata motivazione per distinguere le singole posizioni.

Né può tacersi che la stessa Sezione ha ritenuto non provate cause di giustificazione, che l'incolpato aveva invece chiesto di provare con istanze del cui mancato accoglimento la decisione non offre motivazione alcuna.

Si impone, pertanto, e nei sensi di cui sopra, la cassazione della decisione con rinvio alla stessa Sezione la quale, con piena libertà di giudizio, riesaminerà il materiale probatorio, nonché quello offerto dall'incolpato, attenendosi ai criteri enunciati.

Il parziale accoglimento del ricorso comporta l'equa compensazione delle spese dei giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte

rigetta il primo, secondo, quarto e quinto del ricorso, accoglie per quanto di ragione le altre censure, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla erezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it